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L’art.1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a carico dell’utilizzatore, con contestuale soppressione della TARES in vigore fino al 31 Dicembre 2013.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

La TARI è costituita da una quota fissa e da una quota variabile e viene calcolata in maniera differente a seconda se si tratti di immobili a uso domestico residente, uso domestico non residente o a uso non domestico:

  • per le utenze domestiche residenti – immobili ad uso privato –  l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero di componenti il nucleo familiare;
  • per le utenze domestiche non residenti – immobili a disposizione ad uso privato –  l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero presuntivo di componenti il nucleo familiare, identificato dal regolamento di ogni comune;
  • per le utenze non domestiche – immobili utilizzati per attività produttive, amministrative e commerciali – l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili e dai coefficienti di produttività rifiuti specifici per la categoria in cui l’attività in questione si colloca.

Ogni Comune con propria delibera di Consiglio Comunale approva, entro il termine prefissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità alla normativa vigente (in particolare a quanto previsto dal Dpr 158/99 e s.m.i.) a copertura del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, approvato dall’Autorità Territoriale d’Ambito e conforme alle delibere stabilite a livello nazionale da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Ogni Comune stabilisce, con ulteriore delibera di Consiglio Comunale, il Regolamento di applicazione della TARI, per la definizione delle superfici soggette a Tari, delle riduzioni e agevolazioni attive e le scadenze di pagamento.

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L’art.1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a carico dell’utilizzatore, con contestuale soppressione della TARES in vigore fino al 31 Dicembre 2013.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

La TARI è costituita da una quota fissa e da una quota variabile e viene calcolata in maniera differente a seconda se si tratti di immobili a uso domestico residente, uso domestico non residente o a uso non domestico:

  • per le utenze domestiche residenti – immobili ad uso privato –  l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero di componenti il nucleo familiare;
  • per le utenze domestiche non residenti – immobili a disposizione ad uso privato –  l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili (abitazioni, garage, cantine, posti auto, pertinenze) e dal numero presuntivo di componenti il nucleo familiare, identificato dal regolamento di ogni comune;
  • per le utenze non domestiche – immobili utilizzati per attività produttive, amministrative e commerciali – l’importo dipende dalla superficie calpestabile degli immobili e dai coefficienti di produttività rifiuti specifici per la categoria in cui l’attività in questione si colloca.

Ogni Comune con propria delibera di Consiglio Comunale approva, entro il termine prefissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità alla normativa vigente (in particolare a quanto previsto dal Dpr 158/99 e s.m.i.) a copertura del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, approvato dall’Autorità Territoriale d’Ambito e conforme alle delibere stabilite a livello nazionale da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

Ogni Comune stabilisce, con ulteriore delibera di Consiglio Comunale, il Regolamento di applicazione della TARI, per la definizione delle superfici soggette a Tari, delle riduzioni e agevolazioni attive e le scadenze di pagamento.

Il servizio di calcolo della TARI presente su questo sito è disponibile solamente per i Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino che hanno affidato a Marche Multiservizi SpA la gestione del tributo TARI