trasparenza


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Le principali norme nazionali relative, direttamente o indirettamente, al Servizio Idrico Integrato sono le seguenti:

  • Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle leggi sulle acque e gli impianti elettrici";
  • Legge 04/02/1963 n. 129 "Piano Regolatore Generale degli Acquedotti";
  • la Legge 05/01/1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. "legge Galli");
  • D.P.C.M. 04/03/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
  • D.M. 01/08/1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
  • D.M. 08/01/1997 n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
  • D.P.C.M. 29/04/1999 "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";
  • D. Lgs. 02/02/2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
  • D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
  • D.Lgs 23/02/2023 n. 18 "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano"

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Nel corso dell'anno 2006 è entrato in vigore il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, il quale pur non possedendone integralmente tutti i crismi, si propone l'obiettivo di normare sotto forma di testo unico le tematiche di natura ambientale e del ciclo idrico. Tale testo prosegue il percorso avviato dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 ("Decreto Ronchi") apportandovi una serie di modifiche in gran parte contenute al Titolo IV.

Per ciò che concerne la gestione dei rifiuti, in tale ultimo provvedimento, si ribadisce il rispetto della gerarchia comunitaria dei rifiuti, dando priorità alla minore produzione degli stessi (e, laddove prodotti, al minor tasso di pericolosità), al recupero di materia ed energia, nonché, in ultimo, allo smaltimento finale degli stessi.

Nell'ambito della gerarchia sopra enunciata, Marche Multiservizi opera mediante un sistema integrato d'impianti di recupero e di smaltimento tali da soddisfare i bisogni del territorio servito, trattando sia i rifiuti urbani che quelli provenienti dal sistema produttivo.

Con riferimento alle attività di recupero, queste sono disciplinate, in via transitoria, da norme attuative del citato D.Lgs 22/1997 nelle more dell'emanazione delle norme tecniche richiamate dal D.Lgs. 152/2006.

Con riguardo, inoltre, agli impianti di smaltimento in senso stretto, va citato per ciò che concerne le discariche il D.Lgs 13 Gennaio 2003, n. 36, il quale si propone di determinare i criteri costruttivi e gestionali delle stesse anche mediante l'emanazione di successive disposizioni tecniche.

Interessano le attività aziendali anche le Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti di cui al Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59, emanate con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 gennaio 2007 e concernenti varie tipologie di impianti (incenerimento, trattamento chimico - fisico di rifiuti liquidi e solidi, selezione, trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e PCB, ecc.), allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico.

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Il mercato del gas, così come quello elettrico, negli ultimi anni ha subito profonde modifiche derivanti dal processo di liberalizzazione, che hanno permesso di passare dal precedente monopolio dell'Eni alla situazione attuale. L'evoluzione del sistema è stata dettata dall'esigenza di creare un mercato unico europeo in cui i player del settore possano competere liberamente.

A tal fine l'Unione Europea ha varato la Direttiva 98/30/CE, che stabilisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che è stata recepita in Italia dal cosiddetto Decreto Letta (D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000).
Con questo provvedimento le imprese integrate del gas sono state obbligate a gestire in regime di separazione societaria le diverse attività della filiera, dall'approvvigionamento (produzione e importazione), al trasporto, alla distribuzione e alla vendita. Questo processo ha favorito la moltiplicazione degli attori ai diversi livelli del processo produttivo. Il trasporto e la distribuzione rimangono invece in mano ad un'unica società, poiché godono delle caratteristiche del monopolio naturale e sono regolamentate dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il Decreto Letta ha inoltre previsto che i proprietari delle reti di trasporto e di distribuzione sono tenuti a garantire l'accesso alle reti a parità di condizioni, inizialmente ai soli clienti idonei e dal 2003 alla totalità degli utenti.
Per garantire una graduale apertura dal lato della domanda, il Decreto ha inizialmente distinto la totalità degli utenti in clienti idonei, dotati della capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore e ammessi direttamente alle reti di trasporto e distribuzione, dai clienti non idonei, ossia tutti gli altri. A partire dal 2003, tuttavia, tutti i clienti sono considerati idonei.

In realtà già prima del recepimento di questa direttiva europea, la Legge 481/1995 aveva istituito l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente che, dall'aprile del 1997, regola i settori di competenza, controlla il corretto funzionamento del mercato e ha una funzione sia consultiva, che propositiva nei confronti del Parlamento e del Governo.

In seguito la Direttiva 03/55/CE ha stabilito la scadenza del primo luglio 2007 come data ultima per la liberalizzazione del mercato. Entro questa data tutti i mercati interni avrebbero dovuto adattare il proprio sistema a un'ottica di libero mercato europeo.
Questa direttiva è stata parzialmente recepita nel nostro ordinamento tramite il cosiddetto Decreto Marzano del 23 agosto del 2004.

Nell'aprire definitivamente il mercato domestico alla concorrenza la legislazione ha previsto cautele e regole in favore della trasparenza e della separazione delle funzioni aziendali tra i diversi segmenti ed in particolare è stata estesa al settore elettrico la netta separazione tra venditori e distributori, già operante nel mercato del gas, che nel previgente sistema erano i fornitori dei clienti vincolati.