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L’art.1, comma 639 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, con contestuale soppressione della TARES in vigore fino al 31 Dicembre 2013. 

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  

Ogni Comune con propria delibera di Consiglio Comunale approva, entro il termine prefissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il Regolamento e le scadenze di pagamento. 

 

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